Animali in condominio

Animali in condominio

La nuova normativa sul condominio, legge 220.2012 ha introdotto, tra le altre cose, delle disposizioni riguardanti i nostri amici a quattro zampe (cani, gatti, ecc.) e altri animali domestici (volatili), cosa mai trattata in precedenza ed oggetto di numerose liti in condominio. Infatti non poche sono le liti finite in tribunale negli anni precedenti e che hanno portato a tensioni nella compagine condominiale.

L’art. 1138 del codice civile stabilisce che il regolamento condominiale non può vietare di tenere animali domestici. Questo cosa significa? Significa che anche se il regolamento condominiale (sia di natura “assembleare” che di natura “contrattuale”) anche se prevede delle limitazioni sulla presenza di animali all’interno del condominio o che addi

rittura ne vieta la presenza, di fatto è superato in quelle parti in cui si parla di divieti vista la nullità sopravvenuta della clausola che ne impone il divieto.

Questo, però, non significa che il proprietario di quel determinato animale non sia responsabile del comportamento tenuto dallo stesso e che non sia tenuto ad evitare che questo disturbi il riposo delle persone; infatti latrati, miagolii e rumori vari non sono consentiti negli orari notturni e se si dovessero verificare si potrebbe ricorrere sempre al tribunale per richiedere l’allontanamento dell’animale che disturba.

In aiuto della norma è intervenuta un’ordinanza del Ministro della Salute del 06.08.2013 che prevede che sia necessario:

1. usare il guinzaglio durante la conduzione dell’animale nei luoghi aperti al pubblico;

2. portare con loro una museruola;

Per quanto riguarda l’uso dell’ascensore, questo non può essere vietato all’animale ad eccezione che non ci sia un divieto nel regolamento del condominio.

Si precisa che sono consentiti solo gli animali domestici e non animali selvatici o rettili di varia natura, che potrebbero essere pericolosi per le persone.

Battista Praino, Amministratore condominiale, associato UNAI dal 1996