COME CAMBIARE LA RIPARTIZIONE DEI CONSUMI COL SUPERBONUS

Come usufruire dei benefici fiscali pieni e quali interventi sugli impianti di riscaldamento possono rientrare nel bonus 110%

 

Uno dei temi condominiali più discussi prima dell’avvento del Superbonus era la ripartizione delle spese di riscaldamento e, di conseguenza, la contabilizzazione dei consumi di ogni singolo appartamento. Con il decreto legge 102/2014, integrato con il dlgs 141/2016, la contabilizzazione del calore nei condomini era diventata obbligatoria per tutti gli impianti centralizzati. Il decreto ministeriale del 26 giugno 2015 «Requisiti minimi», infatti, impone l’obbligo di termoregolare e contabilizzare l’uso di energia per il riscaldamento nei casi in cui si effettuino interventi in concomitanza sia sull’involucro dell’edificio e sul sistema impiantistico nel suo complesso.

Nel caso di ristrutturazione di “primo livello”, che in ambito Superbonus significa cappotto, sostituzione caldaia, e intervento sul sistema di distribuzione e sostituzione dei terminali nelle unità immobiliari, è richiesta la dotazione di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o singole zone termiche. Questi sistemi vengono assistiti da compensazione climatica (non realizzabile solo nel caso in cui la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalente o di maggiore efficienza), oppure sia tecnicamente non praticabile.

In cosa si traduce tutto questo nella pratica? Se il progetto a cui si aderisce rientra nella categoria “Superbonus fiscale 110” per efficientamento energetico della struttura edile/impiantistica” è importante sapere che:

  • È possibile inserire nella rosa dei lavori anche le opere “trainate” (ad esempio la sostituzione dei ripartitori di calore giunti a fine vita operativa), per vetustà dei componenti o per anzianità di strumenti (anche dispositivi installati da 7-8 anni e non giunti a scadenza formale dei 10 anni).
  • È importante che ci siano anche opere di impiantistica (es. caldaia/ibrido) con intervento su impianto termico-condizionamento e non solo opere edili o antisismiche;
  • Il sistema introdotto con i nuovi ripartitori deve essere giustificato da un miglioramento; quali ad esempio: i) l’integrazione al sistema radio bidirezionale Ista per la lettura remota; ii) l’introduzione di Ista Portale Impianti o Ista Connect.

In tutti questi casi si anticipa la sostituzione e si usufruisce di un beneficio fiscale pieno.

La sostituzione porta inoltre i seguenti vantaggi:

  • I ripartitori di vecchia generazione non consentono la trasmissione dei dati tramite il sistema radio, requisito essenziale per EED 2.0 (dlgs 73 – luglio 2020);
  • La mancata trasmissione dei dati aumenta il numero di stime nelle ripartizioni, con conseguente diminuzione della precisione del conteggio individuale. È essenziale assicurarsi che i consumi di ogni appartamento, che concorrono alle spese totali di riscaldamento del condominio, siano calcolati in modo preciso e affidabile.

di Maurizio Colagrande, Area Sales ISTA Italia