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Decreto Rilancio

SUPERBONUS DEL 110%

Finalmente dopo tanto parlare il 14 maggio 2020 il Governo con il C.D. Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus del 110% specificando in cosa consiste e chi sono coloro che ne beneficeranno.

Concepito per dare una scossa all’economia italiana dopo questa terribile esperienza del Covid-19, come prima cosa si evince che è stato emanato per promuovere le misure di sostegno alle rinnovabili e all’efficienza energetica e rendere le nostre case più efficienti; progetto molto ambizioso.

Senza alcun dubbio è un’occasione che non si può perdere per migliore le nostre abitazioni e i condomini, anche se bisogna rilevare che per ottenerlo vanno seguite regole ben precise e che non è per tutti.

Un amministratore di condominio improvvisato e non professionista può facilmente creare ingenti problemi alle compagini condominiali; ne vedremo delle belle! Magari è l’occasione di fare un po’ di pulizia nel settore.

Ma vediamo sinteticamente, nelle parti che investe il Condominio, quali sono le scadenze temporali, come funziona e quali lavori ne entrano a far parte:

  1. Si applica alle spese sostenute dai condomini dal 01/07/2020 al 31/12/2021 e tali spese potranno essere spalmate in 5 anni, con quote annuali di pari importo; sono detraibili per la sola abitazione principale con esclusione però delle abitazioni dove si esercitano attività professionale o d’impresa.
  2. È applicabile agli interventi di Riqualificazione Energetica e Sismica.
  3. Si applica anche per interventi su edifici unifamiliari.

Riqualificazione energetica: con interventi mirati a migliorare l’Isolamento termico di un edificio delle superfici opache, sia verticali che orizzontali che interessino superfici maggiori del 25% dello stesso. In pratica il C.D. Cappotto termico, che già conoscevamo, ma che incideva con una minore detrazione. La detrazione massima per unità immobiliare è in questo caso di € 60.000.

Il decreto specifica che la detrazione si applica anche agli interventi di efficientamento energetico previsti all’art. 14 del D.L. 63/2013 ma solo a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi elencati ai punti a, b e c. del nuovo decreto, questo significa che se un contribuente vuole beneficiare del superbonus per la sostituzione, ad esempio degli infissi, il Condominio deve realizzare o il cappotto termico, o mettere una caldaia a condensazione o a pompa di calore; se non lo fa invece del 110% si applicherà il 50% o il 65% in base alle varie tipologie di lavorazioni. Al momento non è molto chiaro e si attendono specifiche.

Si applica quindi agli interventi su parti comuni di un edificio mirati alla sostituzione di impianti di climatizzazione che possono essere il riscaldamento centralizzato (si può sostituire la caldaia attuale con una di efficienza maggiore, ma almeno di classe energetica “A” e gli interventi dovranno essere comunicati all’ENEA; si possono installare anche impianti ibridi; la novità è che il superbonus si applica anche per lo smaltimento e la bonifica degli impianti dismessi);  all’installazione o sostituzione di Impianti a pompa di calore. La detrazione massima è di € 30.000 ad unità immobiliare.  All’installazione di impianti fotovoltaici e  in questo caso la detrazione massima è di € 48.000 ad unità immobiliare;  all’installazione Impianti di ricarica dei veicoli.

Sismabonus: Le detrazioni sono aumentate al 110% anche per questi lavori che mirano a migliorare l’efficienza sismica, con estensione però alla classe 3 (oltre che alla classe 1 e 2 alle quali erano rivolte in precedenza), mentre ad oggi sono escluse quelle di classe 4. In questi casi è possibile detrarre anche il 90%  della polizza assicurativa eventualmente effettuata per eventi calamitosi.

 

Quindi le detrazioni relative al Superbonus del 110% sono applicabili anche agli interventi di ECOBONUS a condizione però che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti ai punti a, b e c sopra descritti e che miglioreranno di almeno due classi energetiche l’edificio. Nel caso non sia possibile il miglioramento di 2 classi energetiche si dovrà conseguire in ogni caso la classe energetica più alta (APE); come sappiamo l’Attestato di Prestazione Energetica dovrà essere certificata da un tecnico abilitato.

Bisogna però far rilevare che salire di due classi energetiche è facile a dirsi, ma nella pratica è di difficile raggiungimento; da un primo esame possiamo dire che solo i fabbricati in pessime condizioni possono aumentare facilmente di due classi energetiche, per gli altri la vedo molto dura se non addirittura impossibile.

Molto importante è che questi superbonus possano essere ceduti a terzi soggetti o addirittura scontati in fattura. Così anche quei condomini che non se ne farebbero nulla delle detrazioni, in quanto i loro redditi non ne beneficerebbero, ne avrebbero benefici immediati e meno restii a deliberare lavori straordinari di importi importanti. Al riguardo si prevede un vero e proprio mercato secondario per la cessione dei crediti.

La detrazione in questo modo può essere ceduta all’impresa che esegue i lavori (ottenendo uno sconto fino al 100% in fattura) oppure a banche o altri operatori finanziari.

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