Dipendenti | Contagio

Dipendenti contagiati da Coronavirus – Tutte le regole

Chi paga per i giorni di indennizzo, il condominio o l’assicurazione? Quali sono i doveri del datore di lavoro verso un dipendente che ha contratto il Covid?

Un tema che riguarda da vicino anche i condomini.
In questi mesi, molte volte ci siamo trovati ad affrontare le problematiche scaturite dalla gestione delle assenze dei lavoratori causate dal Covid 19 e dall’emergenza sanitaria. Le tematiche affrontate da tutti i datori di lavoro sono legate alla correttezza della procedura da applicare. Un tema che riguarda da vicino anche i condomini, in tutti i casi in cui abbiano dipendenti, custodi e portieri per primi.

Con la circolare numero 13 del 3 aprile 2020 vengono fornite dall’Inail le indicazioni sulla tutela relative alle sospensioni dei termini di decadenza per le richiese di prestazioni e la revisione delle rendite Inail per i lavoratori assicurati con l’Istituto che hanno contratto l’infezione da coronavirus.

Le infezioni da Covid 19 avvenute nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate come infortuni sul lavoro, o durante il percorso casa lavoro e viceversa si configura come infortunio in itinere. Nello specifico la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’“occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore.

Rientrano in questa tutela anche tutti i lavoratori che prestano la loro attività all’interno dei fabbricati ai quali viene applicato il CCNL Portieri e Custodi. L’infortunio è regolamentato dalle norme contenute nel DPR del 30/06/1965 n 1124 del Testo Unico Infortuni.

Ma qual è il trattamento economico?

Dal secondo al quarto giorno compreso, periodo definito carenza, il datore di lavoro deve indennizzare la retribuzione media giornaliera utilizzata dall’Inail con le seguenti percentuali: al 100% per il giorno di infortunio; al 60% dal secondo al quarto giorno (sabati e domeniche compresi). L’Indennizzo Inail è pagato dall’istituto dal quinto giorno in poi in base alle seguenti percentuali di retribuzione: al 60% della retribuzione fino al 90° giorno; al 75% della retribuzione dal 91° fino alla completa guarigione.

Dipendenti Covid | IndennitaNel caso in cui sia presente un provvedimento dell’Asl, il periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria sono di competenza dell’Inail, in caso contrario il lavoratore potrà usufruire di ferie e permessi.

Nei casi accertati di contagio il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio, riportando i dati anagrafici del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la data dell’evento e del contagio, la data di astensione al lavoro per inabilità temporanea assoluta per quarantena o permanenza fiduciaria del lavoratore.

Il datore di lavoro entro le 48 ore deve redigere la denuncia di infortunio nella quale devono essere esposte in modo dettagliato le modalità dell’avvenuto contagio e i giorni di prognosi. La denuncia viene poi inviata telematicamente allegando il primo certificato di infortunio. La presenza della certificazione dell’avvenuto contagio è di fondamentale importanza poiché solo con l’invio del certificato di infortunio si perfeziona la tutela Inail.

 

E’bene precisare che questi eventi infortunistici e i relativi oneri derivanti dal contagio non pesano sulla gestione assicurativa e non incidono sull’oscillazione del tasso medio per l’andamento infortunistico, ma, ribadiamo, sono a carico della gestione assicurativa. La tariffa rimane fissa, pertanto non comporta maggiori oneri per le imprese e datori di lavoro.

Sono considerati dall’Inail infortuni sul lavoro tutti i casi in cui sia accertata la correlazione con il lavoro. Per alcuni casi, in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico, vale la presunzione professionale. Per gli atri casi, l’istituto applicherà la procedura di accertamento medico-legale che utilizza i seguenti elementi di valutazione: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

di Marina Parente, consulente del lavoro.