Esaminiamo nel dettaglio le norme che autorizzano ciascun condomino a installare l'impianto fotovoltaico sul lastrico comune del condominio

Fotovoltaico in condominio, cosa dice il codice civile

Esaminiamo nel dettaglio le norme che autorizzano ciascun condomino a installare l’impianto fotovoltaico sul lastrico comune del condominio e quali siano gli strumenti a disposizione degli altri condomini per modificarne il progetto

 

LE NUOVE REGOLE SPECIFICHE

 “È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato” (Art. 1122 bis, 2° comma, codice civile).

Quindi il codice civile autorizza e disciplina in modo specifico il diritto di ciascun condomino di utilizzare a proprio esclusivo beneficio il lastrico solare o altro bene comune per installarvi un impianto per la produzione di  energia da fonti rinnovabili,  intendendo sia l’impianto fotovoltaico (destinati a trasformare le radiazioni solari in energia elettrica da utilizzare poi al servizio domestico) che i pannelli solari (che utilizzano i raggi solari per scaldare l’acqua o per il servizio di riscaldamento).

La legge 220 del 2012 ha introdotto una disciplina specifica, molto articolata, per l’esercizio di un diritto che era già riconosciuto, seppure in modo più generico, a favore di ciascun condomino dall’art. 1102 del codice civile.

La prima considerazione da farsi è che tali impianti sono finalizzati al servizio del fabbisogno elettrico dell’unita immobiliare privata. La seconda è che possono essere installati su qualsiasi bene comune idoneo, questo rivela la volontà del legislatore di favorire al massimo grado possibile l’installazione di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Una scelta ben precisa, che ha messo al primo posto l’interesse collettivo alla produzione di energia, favorendone la produzione anche ad opera del singolo.

Art. 1122 bis, 3° comma, C.C.

Prima disposizione: Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”. Qualora.

Pertanto se non vi siano modificazioni delle parti comuni il condomino non deve indicare il contenuto specifico e le modalità di esecuzione. Viceversa, se le opere di installazione presuppongono un intervento modificativo delle parti comuni, il condomino deve darne comunicazione all’amministratore, cioè dovrà inviare all’amministratore la documentazione tecnica e ogni altra informazione utile, compresi i nominativi dei professionisti e della ditta. L’amministratore dovrà riferirne in assemblea.

Infatti la norma subito dopo prevede “L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art.1136 c.c., adeguate modalità alternative di esecuzione …”.

Attenzione. I condomini non potranno negare al condomino “installatore” la possibilità di installare sul lastrico o tetto comune i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ad uso personale. L’assemblea potrà soltanto proporre delle soluzioni alternative che siano adeguate, aprendo la porta ad infinite discussioni sull’adeguatezza di ciò che viene proposto in alternativa.

Per di più si evidenzia che viene chiesta una maggioranza qualificata molto alta (2/3 dei millesimi) il che, rendendo difficile la delibera, favorisce per contrasto l’opera del singolo condomino che voglia installare i pannelli fotovoltaici. Viene da pensare che il tutto sia stato scientemente voluto dal legislatore.

Poi le “adeguate modalità alternative” da proporre presuppongono l’incarico ad un tecnico che valuti il progetto del condomino “installatore” e ne proponga uno alternativo secondo le indicazioni dei condomini.

Il tecnico è scelto e nominato dai condomini con apposita delibera, ma soprattutto è pagato dai condomini, il che è facile prevedere sarà poco gradito dai condomini stessi. Tutto concorre quindi a favorire l’opera di installazione del singolo.

L’articolo in esame prosegue disponendo “o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio …”.

Questa parte della norma appare superflua laddove fa riferimento alla stabilità e alla sicurezza, perché nessuna opera, in nessun caso può mettere a rischio la sicurezza e la stabilità dell’edificio e delle persone.

Per quanto concerne il decoro architettonico, argomento vago e scivoloso, è una ipotesi oltremodo marginale: infatti per proporre delle cautele al condomino che intende installare i pannelli, occorre che l’assemblea deliberi l’incarico al tecnico, con la maggioranza qualificata che abbiamo visto, di predisporre una soluzione e poi che questa venga accettata dal condomino.

L’art.1122, 3° comma, C.C. continua prevedendo che “ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede [l’assemblea, ndr], a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio …”, norma questa di difficile interpretazione. Quindi, se non vi è una richiesta degli interessati, l’amministratore non può agire.

 

Art. 1122 bis, 4° comma, C.C.

Il 4° comma ha un impatto pesante, difficile da far digerire ai condomini.

Dice infatti il testo normativo “L’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e l’esecuzione delle opere”.  Facile immaginare liti furiose.

Di Ferdinando della Corte, avvocato