GREEN PASS E CONDOMINIO

L’obbligo di certificazione vaccinale sul luogo di lavoro ha effetti anche sul condominio. Vediamo quali sono i lavoratori a cui l’amministratore di condominio è tenuto a chiedere il green pass e quali no e quali sono le circostanze in cui è obbligatorio.

 

Ebbene si! Anche il condominio è investito dagli obblighi derivanti dal decreto legge del 21 settembre 2021, anche se nulla, come già successo in passato, è direttamente previsto dalla norma per l’amministratore e i condomini.

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe dello stato emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, anche l’amministratore di condominio in quanto lavoratore autonomo non potrà accedere al proprio ufficio privato e nei luoghi in cui svolge il proprio lavoro, il condominio, se è sprovvisto dell’ormai famigerato green pass. Inoltre anche i dipendenti e i collaboratori dell’amministratore dovranno possedere, per svolgere le loro mansioni, della certificazione verde Covid-19.

Lo stesso discorso vale per i portieri, i pulitori e i custodi degli stabili condominiali, il cui controllo spetta all’amministratore in quanto datore di lavoro. Vi è infatti un rapporto di lavoro dipendente.

Discorso diverso è invece per tutti altri soggetti che lavorano in ambito condominiale, quali tecnici, consulenti, idraulici, elettricisti, ascensoristi, muratori, manutentori degli impianti centralizzati, addetti alle pulizie, ecc. Per questi soggetti non sarà l’amministratore che avrà l’onere di verificare il possesso del green pass, ma sarà onere del datore di lavoro dell’azienda esterna. L’amministratore prudente si limiterà a richiedere ed ottenere dalle rispettive imprese che lavorano presso il condominio amministrato un’autocertificazione sottoscritta da questi dalla quale risulti che i lavoratori che vengono inviati presso il condominio siano muniti di green pass.

Vediamo cosa prevede al riguardo l’Autorità Garante della Privacy.  La quale ribadisce che “ non è consentito al datore di acquisire alcun dato relativo al green pass ”, ma è consentito esclusivamente la sua verifica attraverso l’apposita applicazione “Verifica C19”.

Veniamo adesso alle assemblee condominiali. La domanda che ci poniamo è la seguente: vi è l’obbligo del green pass per partecipare all’assemblea? Anche qui nulla dice il decreto legge.

Però dall’esame di altri aspetti della norma si può desumere che se l’assemblea viene svolta in palestre, ristoranti, sale private, ecc. l’obbligo esiste eccome, ma non sarà compito dell’amministratore verificare il possesso della certificazione, ma del gestore del locale dove si svolge l’incontro. In ogni caso è onere del presidente dell’assemblea condominiale verificare sempre che l’amministratore sia in possesso del green pass in quanto presente sul luogo dove svolge il proprio lavoro, oltre alle altre verifiche di cui è investito dalle norme in tema di condominio. Restano inoltre invariate tutte le altre precauzioni che si debbono tenere per il normale svolgimento delle assemblee in sicurezza, ovvero l’obbligo della mascherina, il distanziamento e la sanificazione degli ambienti.

di Battista Praino, amministratore condominio