Non sussiste interesse dei condomini ad impugnare una delibera che neghi l’autorizzazione (non necessaria) all’installazione di un impianto fotovoltaico

I diritti dei condomini a installare un impianto fotovoltaico

Non sussiste alcun interesse da parte dei condomini ad impugnare una delibera che neghi l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico quando quest’ultima non è necessaria.

 

Il condomino che intenda procedere alla istallazione, su una superficie comune, di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può procedere, nel proprio interesse ed a proprie spese, senza richiedere alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea (articolo 1122-bis co. 3 c.c.)

La delibera assembleare che neghi l’autorizzazione non necessaria non può essere impugnata dal condomino installatore perché non ha alcune interesse ad agire.

Un parere contrario all’intervento che non sia di ostacolo all’installazione, non genera alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti tale da legittimare la richiesta del suo annullamento in quanto assume carattere di superfluità o, comunque, solo valenza consultiva e non decisoria (Corte di Cassazione, ordinanza n. 1337/2023).

Il caso

L’assemblea del condominio aveva espresso “voto contrario” all’approvazione di un progetto per l’installazione di dodici pannelli fotovoltaici su parte comune condominiale, comunicato dai condomini installatori all’amministratore.

Questi ultimi, a fronte del diniego dell’autorizzazione, impugnavano la delibera innanzi al tribunale il quale, nel respingere l’impugnazione, sosteneva che un eventuale annullamento della delibera non avrebbe prodotto alcun effetto positivo per gli attori dal momento che l’installazione dei pannelli, non modificando alcuna parte comune, non necessitava di alcuna autorizzazione.

Alle stesse conclusioni giungeva la corte di appello la quale ribadiva ulteriormente che l’assemblea condominiale non aveva vietato agli originari attori di effettuare l’installazione ma si era limitata ad esprimere, alla luce dell’art. 1122 – bis, comma 3 del codice civile, un parere contrario al progetto in questione, per il pregiudizio al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo.

Progetto alternativo da presentarsi solo nel caso in cui, per eseguire l’installazione, si rendessero necessari interventi su parti condominiali (art. 1122 – bis co. 3 cit.).

Ora, poiché ai sensi del citato articolo non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, non sussisteva alcuna facoltà, per l’assemblea, di prescrivere specifiche modalità esecutive.

Per cui, non vi era alcun interesse ad agire in capo ai signori appellanti in quanto la deliberazione impugnata risultava “contraddistinta da caratteri di superfluità o comunque da valenza consultiva e non decisoria” e non ostacolava l’installazione.

Questi ultimi ricorrono in Cassazione contestando all’assemblea, tra l’altro, di aver esercitato un potere non riconosciutele per legge (ossia deliberare se autorizzare o meno l’installazione di un impianto fotovoltaico), con correlato interesse attuale e concreto ad agire per la declaratoria di nullità o di annullabilità della delibera la quale, esprimeva “un diniego” illegittimo che li aveva convinti che prima di poter legittimamente esercitare il proprio diritto e, quindi, disattendere una delibera e procedere all’installazione dell’impianto fotovoltaico, avessero la necessità di rimuovere l’ostacolo – rappresentato dalla delibera – mediante il suo annullamento.

La posizione della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La corte d’appello aveva accertato che, al fine di realizzare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici ad opera dei condomini, non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni né, quindi, c’era possibilità per l’assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive.

In tal senso, la stessa assemblea si sarebbe limitata, giacché sollecitata, ad esprimere un “parere” contrario al progetto in questione, che non assumeva, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, formale frapposizione di un “diniego” ostativo all’iniziativa dei richiedenti.

Solo qualora, infatti, con tale diniego, l’assemblea si fosse opposta alla concreta utilizzazione del bene comune che volevano farne i singoli partecipanti, la delibera di autorizzazione non prevista dalla legge (art. 1122 bis co. 3) poteva ravvisarsi contraria alla legge e come tale impugnabile ex art. 1137 c.c.

Nella fattispecie in esame, invece, i condomini che volevano procedere alla istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, senza la necessità di modificare le parti condominiali, non avevano bisogno di autorizzazione assembleare e, pertanto, non avevano interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione dell’assemblea che conteneva un parere contrario all’intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai loro diritti tale da legittimare la richiesta del suo annullamento in quanto assumeva carattere di superfluità o, comunque, solo valenza consultiva e non decisoria e non era di ostacolo all’installazione.

di Luana Tagliolini, giornalista