IMU SULLE PARTI CONDOMINIALI COMUNI

Come si calcola e a chi spettano i versamenti dell’ imposta modificata con la legge di Bilancio 2020.

 

Fra i principali obblighi di natura fiscale, previsti dal legislatore nei confronti dell’amministratore di condominio, vi è il versamento dell’ Imu, l’imposta municipale unica, per le parti comuni condominiali. Si tratta di un onere previsto dall’art. 1130 del codice civile, così come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,secondo cui l’amministratore è tenuto a “eseguire gli adempimenti fiscali”. In ambito tributario la norma che individua nell’amministratore di condominio “il soggetto tenuto al versamento dell’imposta locale, con riferimento alle parti condominiali comuni”, è contenuta nella legge in materia di ICI(l. 23 dicembre 2000 n. 388).

Con l’art. 9 dlgs. n. 23/2011 è stato precisato che le parti condominiali comuni a cui sono attribuite rendite catastali autonome,(ad esempio: portineria, area parcheggio, locali per servizi comuni quali il locale lavanderia ecc.) non possono considerarsi beni di proprietà dei singoli condomini come se fossero pertinenze. Da ciò deriva che è onere dell’amministratore di condominio procedere al pagamento delle imposte sulle parti comuni, recuperando, dai singoli condomini, le risorse per il versamento secondo il criterio di riparto dei millesimi di proprietà o in base alle modalità stabilite dal regolamento condominiale. Oltre all’obbligo di versamento, per espressa previsione normativa, (dlgs. n. 504/1992), spetta all’amministratore l’obbligo di presentazione della dichiarazione relativa alle parti condominiali comuni per conto dei condomini.

La nuova Imu.

 

La legge di Bilancio 2020 è intervenuta in materia di imposte abolendo la UIC (a eccezione della TA.RI)e stabilendo i contorni della nuova Imu  che comprende Imu e la TASI. Questa riorganizzazione, pur confermando i tratti essenziali delle precedenti imposte, ha il merito di aver conferito organicità in una ottica di semplificazione degli adempimenti fiscali. I termini per il pagamento dell’imposta, sono fissati, come per la precedente Imu, in due rate: la prima di acconto il 16 giugno e la seconda a saldo il 16 dicembre. La prima rata di acconto si paga in base all’aliquota dei dodici mesi dell’anno precedente, la seconda rata a saldo sulla base delle delibere comunali pubblicate entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta, pertanto, ogni anno, al fine di evitare errori di calcolo per eventuali aliquote modificate, necessita consultare le delibere comunali. Si può scegliere di pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno, avendo cura, entro il 16 dicembre, di verificare che non ci sia stata variazione di aliquota, diversamente va versata la differenza.

Come si calcola l’ Imu.

 

Ai fini del calcolo IMU si procede rivalutando  la rendita  catastale del 5%, poi,  per ottenere l’imponibile sui cui calcolare  l’imposta,  si applica il coefficiente previsto a seconda della categoria catastale (a titolo esemplificativo  per le  categoria catastali  A/2 – A/3  C2, C6 il coefficiente  è 160, per categoria A/10 è 80,  per categoria  C1 –negozi e botteghe è 55)(sono le categorie che solitamente interessano le proprietà condominiali). Ottenuto l’imponibile si applica l’aliquota prevista dal Comune, si ottiene in tal modo l‘imposta da versare che, in caso di vendita o acquisto in corso dell’anno, va rapporta ai mesi di possesso.
L’IMU si versa utilizzando il modello F24 ordinario o semplificato indicando il codice tributo che solitamente, per i fabbricati, è 3918, il codice catastale del Comune, il numero degli immobili, l’anno di imposta da indicare  nella apposita casella se si tratta di acconto o saldo o  di entrambi. Si può pagare anche con apposito  bollettino postale o tramite piattaforma PagoPA.

di Francesca Bonanata, commercialista