LA CORRETTA SUDDIVISIONE DELLE SPESE DI PORTIERATO

I condomini che hanno ingresso autonomo su strada devono pagare le spese di portierato come gli altri? Sul tema è intervenuta nei mesi scorsi la Cassazione chiarendo i dubbi.

Il servizio di portierato in condominio ha tipicamente a oggetto una prestazione di vigilanza e di custodia posta al servizio del condominio stesso. Il contratto di portierato postula, in molti casi, una retribuzione che si compone in parte in denaro e in parte in natura, quest’ultima costituita dalla disponibilità dell’alloggio, che è naturalmente funzionale allo svolgimento della prestazione di lavoro.
La Corte di Cassazione è intervenuta nei mesi scorsi chiarendo i criteri di corretta suddivisione delle spese. Con l’ordinanza numero 12659 del 25 giugno 2020 i giudici sono intervenuti sulla fattispecie di un condominio in cui la quota di spesa relativa al servizio di portierato a carico del singolo condomino proprietario di un’unità immobiliare accessibile direttamente dalla strada era stata in parte compensata con l’utilizzo gratuito da parte del portiere di un alloggio di proprietà comune. Tale criterio di ripartizione delle spese, in assenza dei presupposti richiesti dal legislatore, è stato ritenuto illegittimo.
Con la suddetta recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in materia, ovvero che l’attività di custodia e di vigilanza è svolta dal portiere anche nell’interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante ingresso autonomo. Quindi le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell’art. 1123 del codice civile in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini.
Le spese del servizio di portierato rientrano, dunque, fra gli oneri condominiali soggetti al criterio proporzionale in ragione della proprietà di ciascun condomino e vanno ripartite ai sensi dell’art.1123del codice civile. Il calcolo della quota di spesa a carico del singolo condomino effettuata con un criterio diverso da quello indicato dall’art.1123 c.c. è di per sé illegittimo.
Come espressamente previsto dal suddetto artico del codice civile, il criterio della proporzionalità può essere derogato solo in presenza di una convenzione sul punto, ovvero un accordo espresso previsto dall’unanimità dei partecipanti al condominio. In assenza della convenzione, la ripartizione delle spese effettuata diversamente non sarà ritenuta ammissibile.

di Immacolata Del Pezzo, avvocato