Delega Condominiale | Condominio

La delega nel condominio

Una delle procedure che l’Amministratore di condominio effettua prima dell’inizio di una qualsiasi assemblea condominiale, unitamente alla registrazione dei Condomini che intervengono di persona, è la registrazione dei partecipanti a mezzo delega.

La delega è lo strumento in base al quale un condomino che è impossibilitato ad intervenire ad una determinata Assemblea condominiale partecipa indirettamente attraverso una persona da lui delegata, definito delegato.

Il delegato può essere chiunque, può essere sia un altro Condominio sia un estraneo al condominio.

L’unico che non può essere delegato, dopo l’entrata in vigore della legge 220/2012, è l’Amministratore.

La delega deve essere necessariamente in forma scritta.

L’unica limitazione prevista dal legislatore è che il delegato, nei condomini con più di 20 Condomini, non può rappresentare più di 1/5 condomini e di 1/5 del valore dell’edificio. Quindi il delegato non può rappresentare più del 20% dei Condomini e il 20% del valore dei millesimi.

Le eventuali disposizioni

del regolamento di condominio, sia di natura contrattuale che assembleare, non possono aumentare questa disposizione normativa, essendo una norma inderogabile, ma la possono invece rendere più restrittiva (limitando ancora il numero di deleghe e il valore rappresentativo).

Se il condominio è minore di 20 Condomini non ci sono limiti per le deleghe.

Faccio degli esempi pratici per chiarire la questione.

Prendiamo ad esempio un condominio costituito da 25 condomini.

Un delegato per non violare la normativa, oltre ai suoi millesimi se è un condomino, deve rientrare in una delle seguenti situazioni:

  • o disporre di n. 5 deleghe (20% del numero dei condomini) che non superino i 200,00 millesimi;
  • o 4 deleghe che superano i 200 millesimi, ad es. 220,40 millesimi;
  • o 6 o più deleghe che non raggiungano i 200 millesimi, ad es. 195,80 millesimi.

Pertanto per esserci violazione devono essere superate entrambe le condizioni previste dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione del cod. civ., la sola violazione di una non è sufficiente.

Condominio Zero Problemi