In caso di furto compiuto accedendo da un ponteggio installato è configurabile la responsabilità sia dell’imprenditore che del condominio.

La responsabilità per furto se i ladri accedono da un ponteggio

In caso di furto in un appartamento situato all’interno di un condominio, compiuto dai ladri accedendo da un ponteggio installato, è configurabile la responsabilità sia dell’imprenditore ex art. 2043 c.c. che del condominio ex art. 2051 c.c..

 

La Corte di Cassazione civile con l’ ordinanza n. 26691 del 22 ottobre 2018 ha messo un punto sulla  individuazione della responsabilità per un furto avvenuto in un appartamento di un condominio dove i ladri entrarono con l’aiuto di ponteggi non custoditi.

I ladri per entrare all’interno dell’appartamento, si erano serviti di un ponteggio incustodito installato sulla facciata dell’edificio condominiale in ristrutturazione.

Il condomino, proprietario dell’appartamento svaligiato,  adì in giudizio sia il Condominio che l’Impresa appaltatrice dei lavori per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di I° grado accolse la domanda di parte attrice condannando sia  il condominio che la ditta appaltatrice al risarcimento dei danni subiti dall’attore ed al pagamento delle spese di lite.

Il Condominio propose appello alla sentenza del Tribunale sostenendo che la responsabilità dovesse ricadere solamente sull’impresa appaltatrice.

A sua difesa il Condominio sostenne che comunicò più volte all’impresa di attuare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei condomini ed eccepì l’inapplicabilità dell’art. 2051, essendo il Condominio custode solamente dei beni comuni.

La Corte di Appello accolse il ricorso del Condominio condannando il condomino al rimborso di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte d’Appello pur richiamando la responsabilità in solido dell’impresa e del Condominio, escluse la responsabilità ex art. 2051 c.c. per culpa in vigilando di quest’ultimo, avendo più volte il Condominio chiesto alla ditta, di attuare le misure di sicurezza idonee a garantire la sicurezza contro eventuali furti.

Il condomino propose così ricorso per cassazione, chiedendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.., da parte della Corte d’Appello, in particolare sul punto della mancanza della culpa in vigilando da parte del Codominio.

La Suprema Corte ritenne fondato il ricorso, richiamando nella sentenza impugnata l’art. 2051 c.c. come norma che disciplina la responsabilità del condominio e che all’interno di questa norma rimane estranea la culpa in vigilando, è pertanto configurabile la responsabilità sia dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo del ponteggio del quale si erano serviti i ladri ,che del Condominio, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile per l’omessa vigilanza, concludendo: “ nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.

La suprema Corte accolse il ricorso e cassò la sentenza impugnata.

di Giampiero Sponzilli, avvocato