vetrate amovibili

Mettiamo i puntini sulle… VEPA

Quando e con quali limiti si possono montare le vetrate panoramiche amovibili (c.d. VEPA)? Il decreto aiuti bis ha modificato la materia e ha stabilito alcuni paletti da conoscere prima di avviare i lavori per non incorrere in sanzioni.

 

La recente legge n. 142 del 21 settembre 2022 nel convertire il decreto legge 115 dell’agosto scorso (meglio conosciuto come “decreto aiuti bis”) ne ha modificato alcune parti introducendo, tra gli altri, l’art. 33-quater che va a modificare l’art.6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380).

La modifica interessa un argomento che da diversi anni è oggetto tra gli addetti ai lavori di varie interpretazioni, più meno condivisibili, e precisamente le vetrate panoramiche amovibili, le cosiddette VEPA, che oggi sono inserite tra le attività di edilizia libera, cioè tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Analizziamo l’art. 6 del d.P.R. 380/01 che alla luce della recente modifica recita, nelle parti che interessano l’argomento trattato:

Art. 6 (L) – Attività edilizia libera 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo […] b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;”

Appare subito chiaro che le attività di edilizia libera debbano comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (il piano regolatore generale) e delle altre normative di settore, e che nello specifico le VEPA debbano assolvere a precise funzioni e rispondere a determinate caratteristiche.

In primis la realizzazione e l’installazione delle VEPA deve assolvere a funzioni temporanee di:
  • Protezione dagli agenti atmosferici;
  • Miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
  • Riduzione delle dispersioni termiche;
  • Parziale impermeabilizzazione dalle acque atmosferiche.
In secondo luogo non devono:
  • Configurare spazi stabilmente chiusi o modificarne la destinazione d’uso (ad esempio non è possibile trasformare il balcone o la loggia in una veranda, così come non è possibile “ampliare” il soggiorno o la cucina o la camera rimuovendo gli infissi).
Infine devono:
  • Favorire una naturale microaerazione (lasciare uno spazio di alcuni millimetri tra le lastre di vetro garantirebbe il requisito);
  • Avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche (sono escluse soluzioni a più riquadri intelaiati).

di Federico Tudini, geometra