Parcheggio | Condominio

Parcheggio condominiale

E’ possibile utilizzare il cortile comune per parcheggiare anche nel caso non sia sufficiente per tutti i condomini?

Innanzitutto bisogna fare alcune precisazioni al riguardo.

Un utilizzo diverso da quello fatto fino ad oggi di uno spazio comune, quale può ad esempio essere il cortile condominiale, può essere modificato con una delibera assembleare basta non modificare l’entità e la destinazione. In questi casi non si può parlare di innovazione vietata così come indicata dall’art. 1120 del c.c. Al riguardo c’è anche una sentenza del Tribunale di Napoli del 30.04.2014 n. 8132, la quale asserisce che nel caso di posti auto mediante turnazione tra i proprietari questa è in linea con quanto dispone l’art. 1102 del c.c.; tale norma infatti sancisce che ciascun condomino può utilizzare il bene comune, purchè non impedisca agli altri comproprietari l’utilizzo e non ne alteri la destinazione. La maggioranza necessaria per deliberare in questo caso è quella della maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea che rappresentano almeno la metà del valore del condominio.

Nel caso in esame non essendoci la disponibilità di parcheggio per tutti si dovrà ricorrere ad una turnazione a mezzo di sorteggio, che può essere trimestrale, semestrale o annuale.

L’utilizzo del cortile come parcheggio condominiale è molto frequente in città come Roma, nella quale vivo, dove la ricerca di un parcheggio, anche a pagamento, è difficilissimo e porta via anche 20/30 minuti la volta.

Al riguardo riporto una mia esperienza personale.

In un caso simile in un condominio da me amministrato da circa 20 anni, di circa 60 unita immobiliari e soli 20 posti auto, si è stilata un apposita regolamentazione interna sull’utilizzo di spazi condominiali, regolazione approvata in assemblea, per poter accedere alla turnazione annuale. La regolamentazione accessoria al regolamento condominiale, tra le altre cose conteneva una condizione essenziale per poter far richiesta al posto: essere in regola con tutte le quote condominiali emesse dall’amministratore alla data del sorteggio. Vi posso assicurare che al momento del sorteggio, caso alquanto raro nei condomini, sono presenti il 100%100 dei condomini e in questo condominio non esistono, quasi, morosità.

Un’ultima osservazione da fare è che ogni condomino, a prescindere dal valore millesimale rappresentato dalla propria unità immobiliare, ha uguale diritto degli altri; infatti il godimento delle parti comuni è uguale per tutti.

Battista Praino, Amministratore Condominio associato UNAI dal 1996