Il testo unico del 2008 sulla sicurezza sul posto di lavoro impone regole rigide e non facili da mettere in pratica, nel caso dei portieri condominiali tutto dipende dal tipo di contratto di lavoro.
Il dipendente da proprietari di fabbricati, conosciuto anche come “portiere condominiale” nella sua accezione più comune del termine, è una figura “singolare” per quanto riguarda l’applicazione del testo unico per la Sicurezza sul Luogo di Lavoro(dlgs. 81/2008).
In particolare, possiamo suddividere la questione in due casi distinti:
- Lavoratori condominiali dipendenti che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale dei dipendenti da proprietari di fabbricati;
- Lavoratori condominiali che invece vi rientrano.
In entrambi i casi, il datore di lavoro, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti, va individuato nella persona dell’amministratore pro-tempore del condominio.
Per i primi, non ci sono dubbi: tutti gli adempimenti previsti dal testo unico del 2008 devono essere espletati (formazione, redazione DVR, costituzione organigramma di sicurezza etc).
Per i secondi, invece, la questione è più sottile: ove vi siano infatti soltanto lavoratori che rientrano nel campo del contratto collettivo da proprietari dei fabbricati vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 e quelli di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (art. 3, comma 9 del dlgs. 81/2008).
A questo punto, i dubbi sono molti: come fa il datore di lavoro a fornire un’adeguata formazione al lavoratore e a fornire adeguati dispositivi di protezione, se non svolge un’adeguata valutazione del rischio commisurata alle reali esigenze dello specifico condominio?
Oltretutto, in caso di incidenti (infortuni o malattie), come può l’amministratore dare evidenza di aver fatto tutto il possibile?
Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal testo unico del 2008, in particolare con la redazione del documento di valutazione del rischio, sicuramente mette il datore di lavoro (ovvero l’amministratore) in una posizione favorevole davanti a un giudice, che con tutta probabilità giudicherà positivamente quanto è stato fatto per tutelare la salute e la sicurezza del proprio dipendente.
Si sottolinea inoltre, che seppur gli obblighi espressamente previsti dalla legge siano solo quelli di informazione, formazione e fornitura dei dpi, spesso anche gli enti di controllo (Asl o vigili del fuoco) richiedono l’ottemperanza di tutti quelli previsti dal dlgs. 81/2008, perché nel condominio possono configurarsi diverse situazioni che comportano l’insorgenza di un elevato livello di rischio (ad esempio presenza di amianto, attività che ricadono in prevenzione incendi, carenza di adeguati dispositivi di sicurezza etc.)che necessitano di una valutazione più approfondita nell’ottica di migliorare il luogo di lavoro.
di Daniele Melotto, ingegnere