Quando è obbligatorio il regolamento di condominio? Chi è che deve proporre il Regolamento di Condominio se non c’è e come deve essere?

Innanzitutto c’è da dire che con l’art. 1138 del C.C. il legislatore sancisce che “Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un REGOLAMENTO, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni (art. 1117) e la ripartizione delle spese .……”

Pertanto, se i condomini sono meno di 10 non esiste alcun obbligo, ma è facoltativo. Tale regolamento, per definire i termini di come gestire le parti comuni di un immobile deve tener conto di due aspetti:

– le disposizioni del cod. civ. (elencate nel quarto comma dello stesso art. 1138;

– i diritti di ogni condomino sulle proprietà private.

Esistono due tipologie di regolamenti di condominio:

1. Regolamento Condominiale Contrattuale; è quello predisposto dal costruttore o dal proprietario originario dell’intero immobile. tale regolamento viene allegato all’atto di compravendita dei singoli appartamenti.

2. Regolamento Condominiale Assembleare; è quello approvato in assemblea a maggioranza.

Nei alcuni casi il regolamento di condominio non c’è non può certamente essere il Magistrato ad imporne uno, qualora l’assemblea non riuscisse ad approvarne uno, su ricorso di uno o più condomini.

In questo caso cosa accade essendoci l’obbligo? Nulla, per gestire le parti comuni si fa ricorso a quanto stabilisce il codice civile al riguardo.

Si può ricorrere al Magistrato per altri motivi, per es. l’approvazione di un rendiconto assembleare con maggioranze non idonee o se alcuni punti del regolamento approvato contengono uno o più punti contrari a norne di legge.

Un regolamento di condominio deve avere sempre la forma scritta.

Chi può proporre il Regolamento di condominio?

Certamente no l’Amministratore, ma questo non vieta che l’amministratore ne possa predisporre uno e sottoporlo all’attenzione dell’assemblea per poi approvarlo – ma non c’è alcun obbligo di legge.

l’obbligo dell’Amministratore è di convocare l’assemblea se i condomini ne facciano richiesta, nei modi e nelle forme previste dal c.c.

La bozza di un regolamento può essere proposta anche da uno o più condomini oppure dare incarico ad un avvocato per la parte regolamentare e ad un tecnico per le tabelle millesimali, se non sono presenti.

Infatti le tabelle millesimali debbono essere allegate al regolamento di condominio.

Battista Praino, Amministratore condominiale associato UNAI dal 1996