In quali casi l’amministratore deve provvedere a occuparsi della formazione sulla sicurezza antincendio per le persone che lavorano per il condominio?
L’introduzione dei decreti ministeriali dell’1, 2 e 3 settembre 2021 (che hanno sostituito il decreto del 10/3/98) comporta un riassetto della normativa tecnica applicabile ai luoghi di lavoro relativamente alla sicurezza antincendio.
In particolare, nel condominio dove sono presenti dei dipendenti condominiali (portiere, pulitore, giardiniere etc), l’amministratore pro tempore, in quanto datore di lavoro secondo il decreto legislativo 81/08, è obbligato a valutare il rischio e la relativa sicurezza antincendio all’interno del condominio. Dovrà, inoltre, a fornire un’adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio ad almeno un lavoratore dipendente.
La prima novità, introdotta da questo decreto, riguarda la classificazione del rischio incendio dell’attività. Il decreto del 1998 classificava in rischio basso, medio e alto in funzione della presenza di materiale infiammabile, delle sorgenti di innesco etc.. La classificazione introdotta con il nuovo decreto propone invece una divisione in livello 1 (rischio basso), livello 2 (rischio medio) e livello 3 (rischio alto).
Si ricorda che nel condominio possono verificarsi due diverse situazioni.
- Condominio con nessuna attività rientrante nell’allegato I del D.P.R. 151/2011. In questo caso il dipendente condominiale dovrà seguire un corso di formazione specifico per attività di livello 1, che prevede un percorso formativo teorico (due ore) e pratico (due ore), con l’obbligo di esercitazioni pratiche.
- Condominio con attività rientranti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 (ad esempio edificio di altezza antincendi superiore a 24 metri, centrale termica di potenzialità superiore a 116 kW, autorimessa di superficie coperta superiore a 300 mq). In questo caso il dipendente condominiale dovrà seguire un corso di formazione specifico per attività di livello 2, che prevede un percorso formativo teorico (cinque ore) e pratico (tre ore), con l’obbligo di esercitazioni pratiche.
Inoltre, la cadenza dell’attività di aggiornamento degli addetti antincendio è almeno quinquennale e non più triennale, come considerata finora.
La nostra società è a disposizione per coadiuvare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e sulla sicurezza antincendio nei condomini amministrati, nel caso in cui rientrino nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 (attività rientranti nei procedimenti di prevenzione incendi) e/o nel D.M. 25/01/2019 (norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione).
di Daniele Melotto, ingegnere