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Superbonus 110%, occhio alle spese non deducibili

Le spese sostenute dai condomini per il lavoro dei General Contractor nell’ambito dei lavori non rientrano tra quelle che si potranno portare in detrazione. Ecco cosa ha detto in proposito l’Agenzia delle Entrate per non incappare in spiacevoli sorprese tra qualche anno.

 

Contrariamente a quanto viene detto, anche in modo fuorviante dai media, non tutte le spese che sosterremo per accedere al superbonus 110% sono effettivamente detraibili e tantomeno possono essere cedute a terzi. Molte spese resteranno a carico di chi le sostiene. Vediamo quali sono nel dettaglio.

Innanzitutto non sono assolutamente detraibili le spese amministrative relative all’amministratore di condominio: compenso professionale, spese per copie e stampati, spese bancarie, ecc. Della non deducibilità delle spese sostenute per l’amministratore si sapeva da tempo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E/2020), come non sono deducibili le eventuali spese che il condominio dovrà sostenere per regolarizzare le eventuali difformità edilizie presenti nel fabbricato, che sono propedeutiche a qualsiasi operazione necessaria per accedere al superbonus 110%, la cosiddetta “conformità edilizia”.

La vera novità di cui si ha avuto certezza solo da poco, 15 aprile 2021, è costituita da tutte le spese che sostiene il General Contractor, soggetto al quale normalmente ci si affida per l’ottenimento del superbonus, per la gestione e per il coordinamento di tutta l’attività che porta all’ottenimento dei benefici fiscali, nelle varie forme previste dalla normativa.

Spese che sono assimilate a quelle riconducibili all’attività svolta dall’amministratore del condominio e quindi non deducibili in quanto non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Infatti tutte quelle spese che non sono riconducibili direttamente all’attività effettuata dai singoli professionisti che fanno le varie pratiche previste, le asseverazioni, i visti di conformità ecc., non possono essere comprese nel superbonus 110%. Tali spese che ai condomini meno attenti potrebbero sembrare insignificanti nella realtà costituiscono il vero e proprio core business che porta il General Contractor a gestire il tutto.

Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, a seguito di uno specifico interpello effettuato da un contribuente, fornisce una risposta (la n. 254/2021) che fuga ogni ombra di dubbio al riguardo e che cambierà in maniera drastica le aspettative dei condomini nei confronti dei General Contractor, modificando i contratti tra questi soggetti. Per la verità già con l’interpello n. 904-334/2021 fatto all’Agenzia delle Entrate della regione Lombardia era stata data una risposta, anche se generica, che chiariva l’impossibilità di portare in detrazione i costi sostenuti dal General Contractor per le attività di organizzazione e di coordinamento effettuati per l’ottenimento del superbonus 110%.

Va pertanto fatta molta attenzione per non incappare in spiacevoli sorprese, di cui non si verrà a sapere subito, ma dopo diversi anni e a pagarne le conseguenze sarà sempre e comunque, in prima battuta, il contribuente/condomino, anche se poi potrà vagliare se ci sono responsabilità da parte di qualcuno ed eventualmente rivalersi su di esso. Purtroppo le difficoltà alle quali si va incontro sono molteplici e non è pensabile che un amministratore non strutturato, senza un valido team di professionisti a supporto, possa far fronte a situazioni del genere.

di Battista Praino, amministratore