L’istituto del Supercondominio è una figura creata per risolvere delle questioni non direttamente previste dal codice civile e introdotte dalla legge 220.2012.

La nuova normativa non definisce il Supercondominio, ma ne descrive le varie tipologie e ne individua le norme ad esso applicabili.

Il Supercondominio è una fattispecie legale, come la definisce la sentenza di Cassazione n. 19939/2012.

Lo potremmo quindi definire il Supercondominio come “una pluralità di edifici, costituiti o memo in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale …..” che hanno in comune alcuni servizi che sono tra di loro collegati. Ad esempio gli impianti di riscaldamento o condizionamento, i viali, il cortile, i posti auto comuni, le zone verdi, il servizio di custodia, la guardiola del portiere comune, la piscina, l’impianto fognario, ecc.

Quindi il dato essenziale per vedere se siamo in presenza di un Supercondominio è quello di verificare se esiste un collegamento tra più edifici per una particolare situazione.

Ai fini della costituzione del Supercondominio non è pertanto necessario alcuna manifestazione di volontà da parte di nessuno, ma è necessario che sussistono solo alcune condizioni specifiche.

L’art. 67 delle disp. Att. C.C prevede che quando i condomini sono più di sessanta, ognuno dei condomini deve nominare un suo rappresentante.

Si tratta di una delega imposta dalla legge per ragioni di semplificazione del processo di convocazione e formazione della volontà collegiale di condomini complessi.

La designazione del rappresentante dell’edificio è da ritenere, di regola, a tempo indeterminato.

Solo il rappresentante potrà partecipare e votare nell’assemblea del Supercondominio:

  • per la nomina dell’amministratore;
  • per l’approvazione delle spese ordinarie (preventivo e consuntivo di gestione relativo a tutte le spese comuni)

Al Supercondominio si applicano in toto le norme sul condominio, pertanto, avrà una sua denominazione, un proprio indirizzo e un suo codice fiscale.

Inoltre l’amministratore dovrà aprire un conto corrente intestato al Supercondominio sul quale far transitare tutte le somme ricevute o pagate per conto del medesimo.

Non ci sono norme che vietino all’Amministratore del Supercondominio di essere anche amministratore di uno o più dei condomini facenti parte del Supercondominio medesimo.

Legittimato ad impugnare le delibere dell’assemblea del rappresentante dei condomini è ogni singolo condomino, con le modalità e le tempistiche classiche previste dal codice civile per il condominio.

Mentre l’amministratore del singolo condominio non può impugnare le delibere prese dall’assemblee dei rappresentanti e non può neanche agire in giudizio nei confronti del supercondominio.

L’art. 61 delle disp. Att. C.C. prevede lo scioglimento del Supercondominio nel caso in cui un edificio o più edifici è divisibile in parti autonome.

Condominio zero problemi