Si possono installare telecamere per riprendere ciò che succede in condominio? Quali sono i limiti e quali regole vanno rispettate per garantire allo stesso tempo sicurezza e privacy dei condomini?
Esigenze di tutela della propria incolumità e del patrimonio sono sempre più avvertite ed aumentano le installazioni di impianti di videosorveglianza condominiali, utili a monitorare accessi indesiderati da parte di estranei, individuare i responsabili di eventuali condotte illecite commesse all’interno del condominio stesso e trarne fonte di prova in eventuali azioni civili e penali.
Non è infrequente che all’interno dello stabile ricorrano contrasti anche accesi tra condomini, che a volte sfociano in vere e proprie azioni di danneggiamento, lancio di cose o comportamenti ingiuriosi, di minaccia se non al vero e proprio stalking, di cui si può avere traccia con l’impianto di videosorveglianza che funge così sia da deterrente e sia da strumento di prova in eventuali azioni civili e penali.
L’adozione di un impianto di videosorveglianza condominiale deve essere preceduta dall’approvazione da parte dell’assemblea, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti la metà del valore dell’edificio, come recita l’articolo 1122-ter del codice civile, ed attuata nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa privacy (Codice e Regolamento, rispettivamente D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 2016/679-GDPR) nonché dalle indicazioni espresse in tema di videosorveglianza dal garante privacy.
Dall’insieme di tali norme si ricava che le telecamere potranno riprendere esclusivamente le aree comuni, quali portone di ingresso, androni, cortili, pianerottoli, accessi secondari, garage o rimesse, evitando accuratamente di riprendere spazi privati adiacenti, contemperando le esigenze di sicurezza comune con quelle di riservatezza connesse alla proprietà privata ed alla vita che all’interno vi si svolge, che deve rimanere scevra da interferenze esterne, come abitazioni, terrazzi o giardini privati e così via, nei quali i legittimi titolari possano far valere il proprio diritto alla riservatezza
Le riprese andranno dunque effettuate nel rispetto della privacy, nel senso che sarà consentito riprendere ambienti ove transita un numero indeterminato di persone, non deputate quindi allo svolgimento di vita privata ma non si potrà puntare l’obiettivo verso la proprietà esclusiva di altri condomini né su altri beni non oggetto di tutela o non rilevanti ai fini della sicurezza, quali strade private, edifici limitrofi, esercizi commerciali o particolari.
Non sarà così lecita una telecamera che, seppur posta in zona comune, riesca comunque a riprendere spazi di vita privata all’interno di un’abitazione o altra zona privata.
Nell’elaborazione normativa della fattispecie, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su simili condotte, ha mutuato alcune previsioni del codice penale in tema di privata dimora, quale luogo in cui si svolge la vita privata del titolare che ha facoltà di concedere e il diritto di escludere l’accesso a terzi e di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), per estendere il divieto di intrusione nella sfera privata altrui anche con nuovi strumenti tecnologici.
Si reputano illecite le Interferenze nella vita privata (articolo 615-bis del codice penale) attuate da chi “mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata” altrui, ed anche chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico le notizie o le immagini ottenute in tal modo, punite con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Pur applicandosi la normativa in tema di privacy e di dati personali, non occorre richiedere il consenso per le riprese ma dovrà segnalarsi la presenza delle telecamere, dandone avviso, anche sintetico mediante cartelli esplicativi da esporre nei luoghi di passaggio, ritenuti sufficienti per immediatezza comunicativa dal garante, i quali dovranno riportare una breve descrizione delle finalità delle riprese ed indicare il responsabile del trattamento dei dati.
Le riprese effettuate sono infatti dati personali (dati biometrici), raccolti per la sicurezza di persone e cose, che potranno essere conservate per un periodo limitato di tempo, generalmente non superiore alle 24-48 ore, in quanto non sottoposti a trattamento, dovendovi ricorrere solo in conseguenza di un evento dannoso o criminoso ma che, diversamente, in nessun caso dovranno essere diffusi.
Trattandosi di impianto condominiale, il responsabile del trattamento, di norma l’amministratore appositamente delegato dall’assemblea, dovrà aver cura di custodire l’impianto (nelle sue componenti hardware e software) collocandolo in posizione sicura ed al riparo da accessi non autorizzati, con impostazione di sovra-registrazione continua delle immagini dopo le 24-48 ore.
Ai nostri giorni aumentano le installazioni di impianti privati di videosorveglianza da parte di singoli condomini, a tutela della propria incolumità e del proprio patrimonio.
In questo caso l’impianto privato non sarà soggetto ad approvazione dell’assemblea, in quanto finalizzato all’incremento della sicurezza del singolo, ma dovrà evitare di riprendere spazi comuni o soggetti che transitino in esse, potendo riprendere solo gli spazi privati o pertinenziali esclusivi, quali il proprio portone di ingresso, le terrazze, i lastrici ad uso esclusivo, i giardini, il singolo box o posto auto.
Data la natura privata delle registrazioni e trattandosi di proprietà esclusiva, non troverà applicazione la disciplina dettata in tema di privacy e non occorrerà avvertire i terzi della presenza dell’impianto (seppur l’avviso o cartello sembri consigliabile), salvo informare gli altri condomini, i quali potrebbero delegare l’amministratore a verificare che le riprese abbiano effettivamente ad oggetto i soli spazi privati, ma l’amministratore non sarà soggetto ad alcuna prescrizione di legge.
In caso di impianto privato, il divieto di interferenza nella vita privata altrui sarà sempre valido ed in più il singolo condomino non potrà certo installare una telecamera a ripresa degli spazi comuni, non essendovi collegamento funzionale con le esigenze di sicurezza. Il singolo non potrà riprendere l’intero garage per controllare i movimenti del palazzo, ma potrà solo visionare il proprio box o posto auto.
Il limite della ripresa privata è dunque costituito dall’altrui proprietà privata e dalla generica ripresa di aree comuni, mentre queste ultime potranno residualmente essere coinvolte nella ripresa. Una telecamera posta davanti al proprio ingresso, ad esempio, potrà riprendere solo parte delle scale e del pianerottolo ma non dovrà riprendere l’ingresso del vicino di piano.
Si raccomanda dunque di porre attenzione al corretto posizionamento degli impianti di videosorveglianza, sia condominiali che privati, ed ancor più all’utilizzo dei dati che se ne ricavano.
di Fabrizio Pacileo, avvocato