CHI DECIDE LA NULLITA’ DELLA DELIBERA CONDOMINIALE? COSA HA DECISO LA CASSAZIONE

Con la sentenza numero 9839 la Cassazione è intervenuta nel merito cercando di stabilire se il giudice che emette il decreto ingiuntivo contro un condomino possa o meno decidere anche della annullabilità della relativa delibera. Ecco cosa hanno stabilito i giudici

 

Il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta dell’amministratore, da un giudice nei confronti di un condomino moroso nel pagamento degli oneri condominiali, consente a quest’ultimo di poter fare opposizione se, ad esempio ,la delibera, posta alla base del provvedimento monitorio fosse inficiata da vizi di nullità o di annullabilità.

Fino a prima di un recente intervento della Corte di Cassazione, per poter far valere l’invalidità della delibera il condomino opponente avrebbe dovuto, in un caso simile a quello citato, ottenere un giudizio “autonomo”, ovvero emesso da un altro giudice rispetto a quello che ha emesso il decreto ingiuntivo. Quest’ultimo infatti non avrebbe potuto sindacare la validità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo, neppure in via incidentale, essendo il giudizio sulla validità della delibera riservato ad altro giudice dinanzi al quale la delibera viene impugnata (Cass. SU sent. n. 26629/2009; Cass., sent. n. 3354/2016; n. 8685/2019).

In altre pronunce, tuttavia, gli stessi giudici avevano disposto, invece, che il giudice dell’opposizione potesse rilevare d’ufficio la nullità del provvedimento “quando si controverta in ordine all’applicazione di atti (delibera d’assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 16389/2018, sent. n. 305/2016, sent. n. 23688/2014 e n. 1439/2014).

In pratica, poteva essere sottoposto allo stesso giudice dell’opposizione anche il giudizio di invalidità della delibera ma solo per vizi di nullità e non invece quelli di annullabilità per i quali, invece, si doveva procedere con un giudizio separato.

Sul tema è intervenuta con una recente sentenza delle sezioni unite, la suprema Corte di Cassazione (sentenza n.9839/2021)che ha riconosciuto al giudice dell’opposizione la possibilità di sindacare la validità della delibera consentendogli anche di definire, nello stesso giudizio, tutte le questioni di nullità e annullabilità. Un intervento voluto sia per evitare un eventuale contrasto tra giudicati ma anche per ragioni di economia processuale che spingono ad evitare la moltiplicazione dei giudizi.

La validità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto: non può quindi precludersi al giudice dell’opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento dell’opposizione.

Il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione- mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137, secondo comma del codice civile nel termine perentorio previsto e non in via di eccezione.

di Luana Tagliolini, giornalista

 

 

Il caso concreto

(Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n.9839/2021)

 

Il Condominio ricorre per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei condomini cui veniva richiesto il pagamento delle spese sostenute per lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare.

Il condomino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e ne chiedeva la revoca, eccependo la nullità delle delibere assembleari invocate per violazione dei criteri legali di riparto delle spese condominiali. Il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello confermava la pronuncia e rilevava che il condomino non aveva impugnato la delibera de quo per cui il giudizio di invalidità della stessa era precluso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltrato il ricorso in Cassazione, alla luce dei principi enunciati, le sezioni unite rilevavano che la corte territoriale aveva errato affermando di non poter sindacare la nullità e l’annullabilità delle delibere assembleari poste a fondamento dell’ingiunzione.

Ciò stante, i giudici osservavano che la sentenza d’appello non poteva essere cassata perché le delibere assembleari invocate nel giudizio in esame sarebbero annullabili e non nulle e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto esercitare l’azione di annullamento nei modi e nei tempi previsti dall’art. 1137c.c., mentre la mancata proposizione del giudizio implicava il necessario rigetto del ricorso per cassazione.