In queste pagine vedremo nel dettaglio cosa dice la norma in merito alle installazioni rientrati nell'ambito dell'edilizia libera.

Edilizia libera e VEPA, quando servono i permessi/ 1

In queste pagine vedremo nel dettaglio cosa dice la norma in merito alle installazioni rientrati nell’ambito dell’edilizia libera.

 

Con l’introduzione del decreto legge 115/2022 convertito nella legge 142/2022 cambia la normativa che regola la possibilità di trasformare alcuni spazi esterni dei nostri fabbricati senza avere alcuna autorizzazione da parte del Comune in cui si trova l’immobile.

Ma cosa prevede nella sostanza questa norma che autorizza l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e soprattutto come impatta sull’estetica di un fabbricato?

Questa tipologia di vetrate devono avere particolari caratteristiche peculiari: devono essere innanzitutto completamente rimovibili e devono proteggere gli ambienti esterni dove vengono installate (terrazzi e balconi) dalle intemperie, in pratica devono creare una sorta di isolamento termico.

La norma nello specifico precisa che sono “dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche”. Devono inoltre “favorire la naturale micro-aerazione tale da consentire la costante circolazione del flusso di aria” per garantire la salubrità dei vani domestici interni.

Importante è che “non configurino spazi stabilmente chiusi che […] possano generare una nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile” e devono essere sotto il “profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

Di conseguenza è da escludere che questi spazi siano destinati a un uso di permanenza delle persone, ma devono avere le caratteristiche e l’utilizzo di uno spazio accessorio.

In parole povere le lastre di vetro, oltre ad avere tutte le caratteristiche sopra riportate, non dovranno essere fissate a un telaio, ma dovranno scorrere o essere impacchettate per essere aperte o chiuse in qualsiasi momento e soprattutto facilmente rimovibili.

La nuova norma va a integrare quella esistente della cosiddetta edilizia libera, cioè quando per effettuare dei lavori non è necessario alcun atto abilitativo da parte dell’ufficio competente del Comune nel quale si trova l’immobile.

Questa norma stravolge quello che fino a pochi mesi fa era oggetto di autorizzazione del cosiddetto, permesso di costruire per gli interventi di chiusura degli spazi esterni, anche con vetrate scorrevoli.

La norma crea purtroppo delle nuove criticità, anche interpretative. La prima sarà senza dubbio alcuno quando un balcone o una veranda sia da considerare totalmente amovibile (concetto generico) e quando no (rientrando quindi nella vecchia normativa, con tutti i distinguo delle diverse norme locali).

Queste criticità vista la risaputa litigiosità dei condomini, porteranno a numerosi e lunghi contenziosi che con una maggiore attenzione da parte dei legislatori si sarebbero potuti facilmente evitare.

La stessa norma prevede dove si possono installare, “balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio”, di conseguenze le potremo installare sui balconi e nelle logge dei fabbricati di tipo residenziale.

A nostro parere, non essendo indicato nella norma, dovrebbero essere escluse le installazioni su terrazzi e lastrici solari (qui ci saranno i maggiori problemi sia di natura estetica che di volumetria), nei portici o porticati che sono definiti in modo distinto dal Regolamento Edilizio.

L’impatto estetico, quindi, dovrebbe essere minimo in quanto nella maggior parte delle strutture, soprattutto quelle maggiormente performanti per lo scopo che si vuole raggiungere, le parti metalliche sono poche e quasi impercettibili.

Per ultimo l’installazione non potrà fare a meno di tener conto delle norme che regolano il settore paesaggistico, di sicurezza, contrattuali, condominiali o quelle di altri particolari vincoli esistenti.

I vincoli condominiali dovranno essere sempre rispettati. Le vetrate incidono sempre in qualche modo sull’estetica della facciata dell’immobile e di conseguenza va rispettato il “decoro condominiale”.

Se il regolamento condominiale contrattuale pone particolari divieti, essendo per l’appunto contrattuale fra tutti i componenti del condominio, prevale sulla norma di cui si sta parlando.

di Mariolina Servino, art director