Tra sacchi e bidoni colorati, l'amministratore di condominio si trova a navigare le acque agitate della gestione dei rifiuti.

La responsabilità dell’amministratore di condominio nel caso di irregolare conferimento dei rifiuti

Tra sacchi e bidoni colorati, l’amministratore di condominio si trova a navigare le acque agitate della gestione dei rifiuti. Ma in caso di irregolare conferimento degli stessi, chi risponde del relativo illecito amministrativo? In questo articolo cerchiamo una risposta, focalizzandoci su un caso giurisprudenziale emblematico.

 

Come noto, l’amministratore condominiale ha un ruolo fondamentale nella gestione delle attività del condominio, ma la sua responsabilità non si estende a ogni aspetto della vita comune. È il caso del conferimento dei rifiuti, ove si evidenzia tale aspetto: quest’ultimo non è di fatto responsabile per qualsivoglia azione dei singoli condomini.

Infatti, l’incarico dell’amministratore – riconducibile all’alveo del mandato ex art. 1129, cod. civ., – concerne principalmente la gestione e amministrazione dei beni comuni, nonché la tenuta dei registri contabili e la disciplina della fruizione dei servizi nell’interesse comune, ecc.; attribuzioni che gli conferiscono sì la rappresentanza legale dei condomini verso terzi, ma esclusivamente in relazione a tali compiti specifici. Va da sé che l’amministratore può essere chiamato a rispondere per le sue azioni, ma non può essere ritenuto responsabile per la generalità delle azioni dei condomini.

È importante sottolineare che, secondo quanto stabilito dalla “disciplina dei servizi comuni” – compresa la riscossione dei contributi per coprire il costo per la loro erogazione (art. 1130, co. 1, n. 2 e n. 3 c.c.) – la gestione della raccolta dei rifiuti urbani non rientra tra le responsabilità dei condomini né degli amministratori condominiali. Questo servizio è gestito direttamente o indirettamente dal Comune, che può affidare la sua gestione a terze aziende mediante appalti.

Il finanziamento di tale servizio avviene attraverso il pagamento della TARI (Tassa sui Rifiuti), che è a carico dei cittadini e viene riscossa dal Comune stesso. La TARI è specificamente destinata a coprire i costi associati alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di finanziare e sostenere l’utilizzo di questo servizio da parte degli utenti.

Le modalità operative e tutte le relative regolamentazioni, comprese eventuali sanzioni, sono stabilite e gestite dal Comune. È quindi importante sottolineare che la gestione dei rifiuti urbani è di competenza esclusiva dell’ente comunale, e gli amministratori condominiali non hanno alcuna responsabilità per eventuali irregolarità relative al conferimento dei rifiuti da parte dei singoli condomini.

E invero, la responsabilità in materia di conferimento dei rifiuti – correlata alla violazione amministrativa di cui all’art. 6 legge n. 689 del 1981 cui consegue l’erogazione della sanzione amministrativa – è definita dalle normative locali, che ne stabiliscono linee guida, obblighi e soggetti responsabili, ma nessuna di esse consente di attribuire a priori una responsabilità solidale all’amministratore per le violazioni commesse dai singoli condomini.

L’amministratore ha sì un ruolo di coordinamento e informazione, ma la sua responsabilità è limitata alla gestione amministrativa del condominio e non ricomprende la supervisione diretta del conferimento dei rifiuti che, diversamente, grava sui condomini chiamati a garantire – oltre che il rispetto delle norme vigenti – il corretto smaltimento dei rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Emblematica al riguardo è la pronuncia R.G. 30500/2020 della Suprema Corte chiamata a decidere un ricorso proposto da un condominio e dal suo amministratore ricorso contro le determinazioni ingiuntive di Roma Capitale (in seguito ai verbali di accertamento dell’AMA) che – in mancanza di identificazione degli autori materiali delle violazioni – sanzionavano entrambi per la presenza di rifiuti non conformi all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata nell’edificio stesso.

La Corte, nel ribaltare l’esito della sentenza di primo grado, accertava che l’amministratore aveva adempiuto correttamente i suoi doveri di informazione e coordinamento – rendendo edotti i condomini delle norme vigenti e delle conseguenze in materia di irregolare conferimento dei rifiuti – e argomentava, richiamando le normative in materia, che la responsabilità per il comportamento dei singoli condomini doveva essere ascritta personalmente agli effettivi trasgressori.

Infatti, se è configurabile una responsabilità dell’amministratore per le sue azioni, diversamente lo è per quelle poste in essere dai singoli e tale assunto trova conferma anche nella legge n. 689 del 1981 che – in tema di violazioni amministrative – rigetta la possibilità di configurare una responsabilità solidale in quanto la posizione e le funzioni a lui riconducibili riguardano la gestione del bene comune, ma non gli conferiscono la disponibilità materiale sulla “cosa condominiale”.

Inoltre, lo stesso Regolamento in materia di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Roma, ribadisce all’articolo 14, paragrafo 7, l’obbligo sia per gli abitanti che per l’amministratore di custodire e utilizzare correttamente i contenitori designati per la raccolta differenziata, configurando, tuttavia, una responsabilità residuale in capo all’amministratore allorquando vengano posti in essere comportamenti diretti e concludenti a violare tali obblighi, ovvero derivanti dall’inadempimento dei doveri legati alla custodia e all’utilizzo dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Ciò che ne scaturisce è, pertanto, l’adozione del criterio valutativo e generale della responsabilità personale dell’illecito amministrativo – ove la sanzione irrogata nei confronti dell’amministratore  può esser giustificata esclusivamente a seguito della positiva dimostrazione di un suo coinvolgimento diretto attraverso azioni e/o omissioni scaturenti violazioni ad una corretta ed efficiente gestione della raccolta differenziata – ed, altresì, il rifiuto di una concezione di responsabilità oggettiva in capo al condominio

Dato il collegamento tra la natura personale della violazione e la responsabilità nella gestione dei rifiuti, diventa essenziale sottolineare come il rispetto delle norme locali da parte dei singoli condomini e l’encouragement di comportamenti responsabili e sostenibili all’interno delle comunità condominiali possano prevenire potenziali dispute.

Se l’inclusione di sanzioni nel regolamento condominiale e/o l’installazione di telecamere appaiono – da un lato – soluzioni che potrebbero, paradossalmente, disincentivare una collaborazione consapevole e – dall’altro –  comportare intrusioni indesiderate, utile potrebbe essere promuovere una comunicazione efficace per informare i condomini sulle normative relative alla raccolta differenziata, incoraggiando così un contributo positivo all’efficienza e alla gestione dei rifiuti … con un occhio attento all’ambiente e l’altro al decoro condominiale!

di Marco De Santis, avvocato