Vediamo innanzitutto cosa è una CER e quali sono i requisiti per poterne fare parte.
Una CER è un’associazione che produce e condivide energia rinnovabile i cui membri possono essere persone fisiche o giuridiche che ne vogliano fare parte. Persone che abitano in un condominio, ma anche nello stesso quartiere.
Le CER sono state introdotte nel nostro ordinamento con la Direttiva Europea RED II del 2018 (art. 21 che riguarda i condomini) e con la successiva conversione in legge fatta con il Decreto Milleproroghe n. 162/2019. Noi ci occuperemo, ovviamente, dei soli condomini.
Vediamo come funziona, quando conviene costituire una CER in ambito condominiale e quali sono i vantaggi che se ne possono trarre.
Bisogna dire che il condominio rappresenta un ambiente ideale per la costituzione e lo sviluppo di una CER in quanto ci sono più soggetti (i condomini) che associandosi possono condividere ed autoprodurre una quantità di energia rinnovabile tale da soddisfare il loro fabbisogno energetico.
I vantaggi che si possono trarre sono diversi, primo fra tutti la riduzione sensibile delle singole bollette con la condivisione dell’energia prodotta, con un limite massimo di 200 KWp per impianto di produzione, oltre ai vantaggi derivanti dalla riduzione della quantità di Co2 immessa nell’atmosfera, vantaggi sociali, i vantaggi energetici per l’intero Paese attraverso una riduzione della dipendenza energetica nazionale dai paesi esteri e il conseguente aumento di energia da fonti rinnovabili.
Non è assolutamente necessario che aderiscono tutti i condomini, la CER può essere costituita anche da solo una parte di essi stipulando un apposito accordo privato (almeno due condomini), che ne sosterranno i costi e ne godranno dei benefici. I costi sono detraibili fiscalmente.
La soluzione più rapida e diretta per i condomini per la costituzione di una CER di autoconsumo collettivo è quella di realizzare un impianto fotovoltaico con annesso un adeguato sistema di accumulo, che sarà collocato sul tetto e produrrà energia elettrica pulita.
Il tutto non può partire, però, senza un adeguato studio di fattibilità che ne determini i costi, la convenienza economica, l’impatto sui diritti altrui, ecc.
In ambito condominiale ci potremo trovare di fronte a tre soluzioni di soggetti coinvolti nella CER:
- I condomini che vi aderiscono;
- I condomini che non vi aderiscono;
- I condomini che non vi aderiscono, ma che acconsentono alla lettura dei propri consumi.
L’eventuale parte eccedente di energia prodotta e non accumulata, quindi non necessaria ai fabbisogni degli associati, sarà assorbita dalla rete elettrica pubblica. Il fine non è raggiungere un profitto, ma l’auto approvvigionamento di energia.
Va evidenziato che non si può realizzare una CER:
- In presenza di edifici stand alone (edifici autonomi);
- In presenza di impianti con contratti di scambio sul posto;
- In presenza di impianti fotovoltaici già esistenti.
Le comunità energetiche rivestiranno un ruolo sempre più importante nella lotta al cambiamento climatico che ci sta investendo in questi ultimi anni, attraverso la produzione e il consumo in loco dell’energia necessaria ai propri fabbisogni (energia verde).
di Lilly Falcone, responsabile gestione immobiliare