La targa condominiale con il nome dell’amministratore è un preciso obbligo di legge che prevede anche sanzioni se non rispettato.

L’obbligo della targa condominiale

Non tutti lo sanno ma la targa condominiale con cui è indicato il nome dell’amministratore in un palazzo non è una pubblicità ma un preciso obbligo di legge che prevede anche sanzioni se non rispettato.

Sia chiaro, l’affissione della targa condominiale non è pubblicità per l’amministratore e neanche un vezzo per il condominio.

L’installazione della targa condominiale è un obbligo di legge regolamentato dall’articolo 1129, quinto comma, del codice civile: «Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore». È quindi il legislatore a ricordare che la targa condominiale deve essere esposta all’esterno del condominio proprio per facilitare a terzi di individuare chi si occupa della gestione del fabbricato.

È necessario chiarire che è compito dell’amministratore installare la targa la cui spesa di affissione deve essere ripartita tra tutti i condomini trattandosi di costi sostenuti nell’interesse del condominio.

Non è assolutamente dovere dell’amministratore coprire le spese per la realizzazione e per l’istallazione della targa.

Cosa succede se l’amministratore non provvede all’affissione della targa condominiale?

Ovviamente il condominio può diffidarlo formalmente ed essendo un adempimento obbligatorio comporta una responsabilità di natura contrattuale del mandatario verso il condominio. «Da quando abbiamo iniziato a realizzare le prime targhe – così spiega Luca Basiliotti di Epra srl – abbiamo capito che tanti condomini rischiavano multe salate per un adempimento da pochi euro. Dopo aver spiegato all’amministratore l’importanza del rispetto della normativa, abbiamo anche studiato targhe che si adattano all’estetica condominiale».

Infatti molti amministratori credono di non potere installare la targa quando il regolamento di condominio prevede il divieto di affissione nelle parti comuni. Nulla di più errato, un regolamento condominiale non può avere efficacia rispetto alla legge vigente.

Il codice civile indica inoltre quali sono le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite nella targa: nome, cognome, domicilio dello studio di amministrazione, recapiti per la corrispondenza e un recapito telefonico. Non risulta obbligatorio l’inserimento di un indirizzo mail.

Installare una targa non significa rovinare la facciata condominiale: a oggi esistono targhe in vari materiali e adatte all’esterno che si sposano perfettamente con l’estetica del condominio senza dover spendere cifre esorbitanti come succedeva qualche anno fa.

 

Di Antonio Chiodi,