Gli impianti devono essere certificati dalla ditta che li realizza ma in molti casi non si è in possesso della documentazione.

Sicurezza Impianti: facciamo il punto

Gli impianti devono essere certificati dalla ditta che li realizza ma in molti casi non si è in possesso della documentazione. Cosa fare per ottenerla?

 

Le normative hanno bisogno di essere aggiornate con una certa regolarità affinché la loro efficacia possa sempre essere garantita, ed in questa ottica andiamo ad analizzare l’evoluzione delle norme attinenti alla sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

L’attuale D.M. 37/08 ha sostituito la precedente Legge n.46 del 05 marzo 1990, che all’art. 9 stabiliva che l’impresa installatrice, al termine dei lavori, è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46/90 si faceva riferimento alle norme tecniche di settore UNI, CEI, ecc. ecc..

Avere un impianto certificato è cosa molto importante in primis per la nostra e l’altrui sicurezza, ma anche per molte altre ragioni come ad esempio per ottenere la c.d. “ABITABILITA’” oppure per aggiornarla in seguito a lavori eseguiti, ma anche per avviare un’attività commerciale ecc. ecc..

Ma come facciamo a sapere se gli impianti installati nella nostra unità immobiliare (appartamento, ufficio, negozio, magazzino, …) in mancanza del Certificato di Conformità, sono a norma e quindi ritenuti sicuri? La risposta dipende principalmente dalla data di realizzazione dell’impianto.

Sarà un tecnico qualificato a dirlo dopo aver eseguito un accurato sopralluogo, trovandosi di fronte 3 diversi scenari:

  • Impianto realizzato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 46 del 05/03/1990;
  • Impianto realizzato nel periodo di vigenza della Legge n. 46 del 05/03/1990;
  • Impianto realizzato dopo l’entrata in vigore del D.M. 37 del 22 gennaio 2008.

Individuato il periodo di realizzazione dell’impianto ed eseguite le opportune verifiche strumentali del caso, nonché le eventuali manutenzioni necessarie il tecnico potrà certificare l’impianto rilasciando:

  • Relazione Tecnica di verifica dell’impianto secondo la propria norma tecnica di settore;
  • Dichiarazione di Rispondenza (c.d. Di.Ri.) ai sensi del D.M. 37/08, art. 7 comma 6;
  • Dichiarazione di Conformità dell’impianto (c.d. Di.Co.) ai sensi del D.M. 37/08, art. 7 comma 1.

Federico Tudini, geometra