CONDOMINIO E SICUREZZA ANTINCENDIO

Districarsi nella normativa antincendio non è semplice. Cerchiamo di fare chiarezza sulle norme da rispettare e sugli obblighi a carico dei fabbricati.

 Inizia qui una collaborazione con la rivista Condominio Zeroproblemi che in ossequio al nome vuole offrire in modo più semplice possibile quei chiarimenti sul funzionamento di quella comunità che, dopo quella familiare, ormai è diventata un altro elemento importante nella costruzione e nello sviluppo della società e dei suoi complessi collegamenti, che devono essere regolati tramite norme specifiche per consentire una convivenza civile e ordinata.

La crescita della popolazione ha portato necessariamente all’urbanizzazione dei territori in cui l’uomo svolge le attività che consentono lo sviluppo della società e di conseguenza una vita sempre più comoda e sicura.

Nell’antica Roma per ospitare gli abitanti, che giunsero a sfiorare il milione di persone, furono realizzate delle costruzioni in mattoni e legno chiamate “insulae”, (condomìni ante litteram di 5 o 6 piani), prive di qualsiasi servizio comune e poco affidabili dal punto di vista della sicurezza statica e dell’antincendio.

Oggi nelle nostre città i condomìni moderni sono realizzati con materiali sempre più performanti che consentono di arrivare ad altezze un tempo irraggiungibilie che sono dotati di servizi sempre più avanzati. Servizi che però comportano il doveroso rispetto delle norme che ne regolano l’uso in termini di sicurezza e che richiedono le necessarie manutenzioni e relative certificazioni e controlli. Senza entrare nel merito delle varie tipologie edilizie, i requisiti base che tutti gli edifici di tipo civile sono tenuti a soddisfare sono:

  1. capacità portante dei diversi tipi di carico cui sono sottoposti e resistenza alle eventuali sollecitazioni sismiche relativamente al territorio in cui sono ubicati;
  2. sicurezza in caso del verificarsi di un incendio, sia in termini di resistenza al fuoco delle strutture, sia per la capacità di deflusso degli occupanti nel trasferimento rapido nel luogo sicuro;
  3. importanza di una efficace e partecipata informazione dei condomini per una corretta gestione della sicurezza complessiva in caso di calamità.

In questo articolo, ci soffermiamo sulla sicurezza antincendio negli edifici residenziali che costituiscono i condomìni. Lo sviluppo di un incendio, in ambienti residenziali può avere punti di innesco diversi e diversamente pericolosi:

1) le autorimesse comuni solitamente ubicate al piano interrato nell’area di sedime del fabbricato, per la presenza di autoveicoli con il loro carico di combustibile;

2) le centrali termiche dell’impianto di riscaldamento centralizzato con i loro diversi tipi di combustibile, ciascuno con le proprie norme di sicurezza;

3) l’interno di qualche appartamento per diverse cause (cortocircuiti di impianti elettrici non a norma o per dimenticanze in cucina di fornelli accesi, o per uso non controllato di candele e/o oggetti a fiamma libera) che possa poi svilupparsi all’interno del vano scale.

Dal punto di vista dell’evoluzione normativa, gli aspetti dell’antincendio sono stati ridefiniti nel DPR 151 del 1 agosto2011, in cui sono state classificate le varie attività soggette al controllo attività antincendio mediante una lista di 98 attività. Tra queste quelle che interessano in particolare gli edifici condominiali sono: impianti termici, autorimesse condominiali, altezza degli edifici.

Ciascun punto di quelli indicati, nel corso dell’evoluzione normativa, oltre a essere interessato da una normativa prescrittiva offre l’opportunità di valutare la sicurezza antincendio mediante misure alternative prestazionali, che riescano a garantire il grado di sicurezza minimo previsto.

Analizziamo adesso il servizio del riscaldamento centralizzato, come previsto al punto 74 del DPR 151 del 1 agosto2011, che ha individuato nella potenza termica della caldaia tre livelli di pericolosità cui corrispondono adempimenti diversificati:

1) il livello A riguarda le caldaie con potenza compresa tra i 116 Kw fino ai 350 Kw;

2) il livello B con potenzialità compresa tra i 350 ed i700 Kw;

3) il livello C con potenzialità oltre i 700 Kw;

Per gli impianti più piccoli al di sotto dei 35 Kw e per quelli fino ai 116 Kw, le norme non prescrivono controlli da parte dei vigili del fuoco, ma si limitano a dettare le norme di una corretta installazione compresi i sistemi di protezione e sicurezza, che devono essere sempre certificati dagli installatori qualificati.

L’attività di centrale termica che ricade al punto 74A (a basso rischio) non richiede l’esame progetto prima della presentazione della Sciaa firma del titolare dell’attività, tramite la quale si dà corso alla messa in esercizio della centrale termica stessa. In questo caso la Scia, protocollata presso il comando dei vigili del fuoco, sostituisce il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Certamente il progetto dovrà risultare conforme alle norme del DM 12.041996 (e successive modifiche)con tutti i dispositivi di protezione e sicurezza previsti.

Nel caso di una centrale termica che ricade al punto 74B, ossia con una potenzialità termica che supera i 350 Kw e fino a 700 Kw, la procedura che consente la messa in esercizio dell’attività, prevede la preliminare presentazione, presso il comando locale dei vigili del fuoco competente per territorio, della richiesta di esame progetto che dovrà ricevere il nulla osta da parte dei VVF, eventualmente anche con prescrizioni.

Dopo il nulla osta, una volta completati i lavori e prima di dar corso alla messa in esercizio dell’attività, occorrerà presentare la Scia da protocollare sempre presso il comando dei vigili del fuoco.

Il comando avrà la possibilità entro i 60 giorni successivi all’avvio dell’attività di effettuare dei sopralluoghi per verificare il rispetto del progetto approvato. Nel caso di una centrale termica ricadente al punto 74C, con potenza termica superiore a 700 Kw, caratterizzata da una maggiore complessità tecnico-progettuale e realizzativa, ma anche da una importante organizzazione gestionale, si dovrà ottenere il nulla osta al progetto da realizzare, da parte del comando dei vigili. In questo caso la realizzazione dovrà essere sottoposta al controllo obbligatorio dei VVF, entro i successivi 60 giorni dalla presentazione della Scia e sarà lo stesso comando a rilasciare in questo caso il Certificato di prevenzione incendi (Cpi). I Cpi, omologati alle segnalazioni certificate di inizio attività hanno validità per i cinque anni successivi, sempre che non intervengano modifiche all’impianto anche per sostituzione di elementi che dovranno essere sempre aggiornate. Il mancato rinnovo nei termini, comporta lo spegnimento dell’impianto, sotto la responsabilità penale del titolare che per i condomini è la figura dell’amministratore.

 

di Andrea Magazzù, ingegnere