Nessun vantaggio per i datori di lavoro ma, entro certi limiti, i lavoratori possono fruire di alcune agevolazioni fiscali e risparmiare qualcosa sul cuneo contributivo Inps. Ecco le soglie previste e le condizioni per accedervi.
La legge di Bilancio 2023 ha prorogato anche per il 2023 l’esonero dei contributi a carico dei dipendenti, il taglio del cuneo fiscale che sarà riconosciuto per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31dicembre 2023 è con una percentuale variabile in base al reddito.
Il cuneo fiscale è la somma delle imposte dirette, indirette, e dei contributi previdenziali che pesano sul costo del lavoro, è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e il netto della busta paga del lavoratore. Attraverso questo parametro si possono quantificare gli effetti della tassazione del costo del lavoro sul reddito dei lavoratori, dell’occupazione e del mercato del lavoro.
Il diritto al taglio del cuneo fiscale non comporta agevolazioni fiscali per il datore di lavoro e non è subordinato al possesso della regolarità contributiva Durc.
L’Inps con la circolare n.7 del 2023, ha chiarito che tale misura agevolativa non rientra nella concezione di aiuti di Stato pertanto non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. L’esonero contributivo è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
La circolare n 7 ha inoltre specificato che possono accedere al taglio del cuneo fiscale tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, per tutti i rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi, sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite della retribuzione mensile.
I rapporti di lavoro domestico sono esclusi dalla misura agevolata.
L’agevolazione prevista per il 2023 si suddivide in una decontribuzione in base al reddito:
• per i redditi sotto € 20.000,00; la retribuzione imponibile mensile compresa la mensilità aggiuntiva della tredicesima dovrà essere inferiore a € 1.923,00 e lo sgravio sarà del 3%;
• per i redditi sotto € 35.000,00; la retribuzione imponibile mensile compresa la mensilità aggiuntiva della tredicesima dovrà essere inferiore a € 2.692,00 e lo sgravio sarà del 2%.
La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, il taglio del cuneo fiscale sarà diverso e da calcolare in base alla retribuzione effettivamente percepita. Inoltre, potrà non applicarsi, in caso di superamento dei massimali previsti.
L’Inps lo ha chiarito nella circolare “che le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili incidono sulla determinazione della sua entità. Si legge: «Laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio».
di Marina Parente, consulente del lavoro