Con la riforma della giustizia definita “Cartabia” il procedimento di mediazione civile e commerciale viene modificato profondamente.

Il ruolo dell’amministratore di condominio nel nuovo procedimento di mediazione

Con la riforma della giustizia definita “Cartabia”, dal nome della giurista che l’ha proposta, introdotta con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 che doveva entrare in vigore dal prossimo 30 giugno 2023 (ma anticipato con la recente manovra finanziaria al 28 febbraio 2023), il procedimento di mediazione civile e commerciale viene modificato profondamente.

La prima conseguenza che investe il condominio è quella di consentire una maggiore velocità nel ricorso all’istituto della mediazione civile riducendo così le lungaggini frequentissime del precedente istituto.

Vengono riconosciute infatti all’amministratore di condominio maggiori responsabilità rispetto al passato in quanto non è più necessario, al fine di aderire al procedimento di mediazione civile, il passaggio in assemblea per ottenerne l’autorizzazione, ma si è titolati per legge.

Infatti, l’articolo 5 ter del decreto legislativo recita: “L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione civile, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.

Si può quindi notare come sono stati implementati i poteri e le conseguenti responsabilità dell’amministratore di condominio pur non limitando il potere dell’assemblea del condominio di avere l’ultima parola in merito alla questione oggetto della mediazione.

Ricordiamo che oggetto di mediazione in condominio sono tutte quelle controversie che hanno per oggetto le parti comuni condominiali.

Con la riforma Cartabia, in tema di mediazione, il ruolo dell’amministratore cambia radicalmente passando da un soggetto passivo, che doveva attenersi a cosa decideva l’assemblea in merito, ad un ruolo attivo e tecnico che decide se proporre o meno una mediazione oppure aderire ad una promossa da altri soggetti.

Solo successivamente, alla fine di tutto il procedimento, ha l’obbligo di portare in assemblea la questione oggetto della mediazione per la ratifica o meno di quanto concordato o proposto dal mediatore.

Solo in quel momento l’organo deliberante del condominio, l’assemblea, valuterà le azioni effettuate dal proprio amministratore di condominio e potrà deliberare in merito.

Tutto ciò lascia intravedere che non sarà più possibile affidarsi ad amministratori “dopolavoristi”, la cui attività principale è un’altra, che si occupano di condominio nei ritagli di tempo per arrotondare le loro entrate, ma sarà indispensabile ricorrere esclusivamente ai professionisti esperti del settore delle gestioni immobiliari.

Questo anche per non deprezzare il proprio patrimonio immobiliare affidandolo a chi non è in grato di tutelarlo nella maniera adeguata.

 

di Lilly Falcone, responsabile gestioni immobiliari Condominio Zero Problemi